Condizioni di vendita
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
1)ORDINI – Gli ordini per il materiale standard e speciale devono essere sempre riferiti alle offerte delle ditta Chrisal A/S.. Le ordinazioni sono impegnative per il cliente. Una volta iniziata la lavorazione non si accettano annullamenti o riduzioni dell’ordine salvo il risarcimento da parte del cliente dei costi di materiale e di lavorazione sostenuti fino al momento della sospensione, che verrà comunque quantificato dalla ditta Chrisal A/S..
2)PREZZI – Si intendono quelli in vigore alla data dell’ordine. Tutti i prezzi sono per merce resa franco Verona, imballo escluso. Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti nel materiale o negli altri costi di produzione è facoltà della ditta Chrisal A/S. di adeguare i prezzi, anche per gli ordini in corso, agli aumenti verificatesi.
3)TERMINI DI CONSEGNA – Sono da considerarsi validi solo i termini di consegna indicati dalla Chrisal A/S.. Essi sono da considerarsi comunque solo indicativi. Nei casi di difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali, di sciopero o comunque in tutti i casi di forza maggiore, i termini di consegna vengono automaticamente prorogati senza che la ditta Chrisal A/S sia tenuta a corrispondere indennizzi di sorta. Il cliente ha in ogni caso l’obbligo del ritiro del materiale ordinato all’approntamento.
4)SPEDIZIONI – Le spedizioni si intendono a carico del committente ed eseguite a suo rischio e pericolo anche quelle franco di porto. I reclami per gli eventuali ammanchi devono presentarsi entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Qualora venga pattuito che il costo del trasporto sia a carico, anche solo in parte, della ditta Chrisal A/S., questa si riserva il diritto di scegliere il mezzo di spedizione più economico.
5)IMBALLO – L’imballo è fatturato al prezzo di costo.
6)RESI – Non si accettano ritorni di merce per qualsiasi causa se non preventivamente autorizzati e con imballi, eventuale sdoganamento e resa a totale carico dell’acquirente. A copertura degli oneri di magazzino e amministrativi sarà emessa nota di addebito in ragione del 15% del valore della merce resa.
7)GARANZIA – La ditta Chrisal A/S. si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quei pezzi da essa riconosciuti difettosi. La merce contestata deve essere resa alla sede della ditta Chrisal A/S., franco di ogni spesa. La garanzia decade qualora i pezzi resi come difettosi siano stati riparati o manomessi. Le riparazioni di pezzi difettosi eseguite dal committente saranno riconosciute solamente dietro autorizzazione della ditta Chrisal A/S e dopo approvazione di essa del preventivo di spesa. La ditta Chrisal A/S non assume responsabilità né riconosce indennizzi di sorta per danni che si verificassero durante l’impiego dei suoi prodotti anche se difettosi.
8)RESPONSABILITA’ – La ditta Chrisal A/S. non assume responsabilità né riconosce indennizzi di sorta per danni che si verificassero durante l’impiego dei suoi prodotti anche se difettosi. La ditta Chrisal A/S declina ogni responsabilità nell’esecuzione di particolari su disegno del cliente sottostanti ad eventuali brevetti.
9)PAGAMENTI – Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti effettuati nei modi e nei termini pattuiti. Trascorso il termine di pagamento la ditta Chrisal A/S conteggerà gli interessi di mora al tasso del 3% superiore a quello legale, fermo il diritto di esigere il pagamento. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del committente la ditta Chrisal A/S si riserva il diritto di sospendere le consegne degli ordini in corso o di pretendere il pagamento anticipato senza riconoscere al committente indennizzi di sorta o risarcimenti. Qualsiasi contestazione dei materiali in corso di fabbricazione o già in possesso del committente non libera quest’ultimo dall’effettuare il pagamento alla scadenza stabilita e per l’intero ammontare della fattura e senza alcuna detrazione.
10)PROPRIETA’ – Tutta la merce spedita rimane sempre di proprietà della ditta Chrisal A/S. fino al pagamento completo delle sue fatture.
11)FORO COMPETENTE – Qualsiasi controversia inerente ai rapporti commerciali con la ditta Chrisal A/S sarà di competenza del Tribunale di Verona.